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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Consulta l'archivio degli studi elaborati dalle Commissioni di studio, approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato e ritenuti di interesse generale.

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Studi presenti in archivio

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Studio n.123-2022/I – Lo stallo decisionale assembleare

Autore:

Carlo Alberto Busi

25/05/2023

Cos’è uno stallo? Ci sono differenti definizioni di stallo decisionale in dottrina, ma per tutti gli autori della dottrina esaminata, il c.d. punto morto (deadlock) è un disaccordo tra soci (o amministratori della società) riguardo gli affari societari. Tuttavia, questo è solo il punto di partenza. Difatti, lo stallo decisionale è qualcosa di più di un semplice disaccordo tra soci (o amministratori).  L’analisi della dottrina ha esposto le seguenti caratteristiche dello stallo decisionale. La dottrina legale e la prassi offrono un ampio raggio di soluzioni dello stallo decisionale, a iniziare dai negoziati amichevoli per finire con la vendita di tutti gli assets della società e la distribuzione degli stessi tra i soci. I metodi di risoluzione dello stallo possono dividersi in due gruppi: a) metodi miranti alla continuazione della società coinvolgendo le parti in lite; b) e i così detti meccanismi di divorzio, finalizzati all’estinzione del rapporto societario di una o di tutte le parti.

Studio n.122-2022/I – Modificazioni sostanziali dell’oggetto sociale e sorte dei contratti stipulati

Autore:

Paolo Spada - Alessandra Paolini – Marco Maltoni – Massimo Palazzo

25/05/2023

Il lavoro analizza criticamente le diverse tesi in ordine alla sorte degli atti negoziali che comportano una modificazione sostanziale (di fatto) dell’oggetto sociale nelle s.r.l. (nullità, inefficacia, efficacia salva l’exceptio doli, inefficacia con salvezza dei diritti dei terzi di buona fede), posti in essere in violazione della riserva di competenza di cui all’art. 2479, comma 1, n. 5 e comma 4 c.c.. L’analisi si sviluppa sia sul piano endosocietario, ossia quello della violazione di una competenza organica e dell’eventuale spettanza del diritto di recesso, sia nell’ambito della sfera negoziale della società, nella prospettiva della tutela dei terzi, tenendo conto dei principi espressi dalle direttive europee sul punto. Particolare attenzione è posta alla concreta possibilità, per il terzo che contratta con la società, di avere effettiva contezza della natura dell’atto e dell’effetto da esso spiegato sul complesso dell’attività sociale, nel momento in cui esso è concluso.

Studio n.121-2022/I La evoluzione normativa in tema no-profit: la “società benefit”

Autore:

Paolo Guida

19/05/2023

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 all’articolo 1, commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento la “società benefit” che si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, destinata a venire incontro alle istanze sociali in generale, rilanciando il no-profit.

In sintesi, la “società benefit” è una società che – oltre al tradizionale scopo di lucro – intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull’ambiente. Integra, quindi, una fattispecie intermedia tra il modello societario for profit, dal quale si ricavano gli obiettivi di economicità ed efficienza che devono necessariamente ispirare l’attività imprenditoriale, e il modello not for profit, del quale fa proprio il perseguimento della pubblica utilità.

La disciplina degli artt. 559 e 560 c.p.c alla luce del d.lgs n. 149 del 2022: la conferma e l’ampliamento dei compiti del custode giudiziario

Autore:

di Maria Ludovica Russo

03/05/2023

Lo studio analizza la disciplina della custodia nell’ambito della procedura esecutiva; in particolare vengono esaminati i compiti del custode enucleati dagli artt. 559 e 560 c.p.c.. Il decreto legislativo 149/2022 (sulla base della legge delega n. 206 del 2021) ha operato: da un lato una sistemazione normativa dei compiti del custode, dall’altro un incremento dei compiti stessi, nell’ottica della creazione di una sinergia con l’attività dell’esperto stimatore e della creazione di un vero e proprio ufficio del processo esecutivo. In quest’ottica è stato parzialmente rimodulato anche l’istituto dell’ordine di liberazione, il quale, senza tradire la funzione, ormai dichiarata, di punto d’incontro e di equilibrio tra le posizioni soggettive che vengono in essere nella procedura esecutiva, presenta, all’esito della riforma, una disciplina maggiormente chiara ed efficiente nelle modalità attuative.

Studio n. 18-2023/P Gli effetti della decisione di incostituzionalità sulla circolazione immobiliare. Il caso degli usi civici

Autore:

di Marco Ruotolo

17/03/2023

Il saggio affronta il problema degli effetti delle decisioni di incostituzionalità sulla circolazione immobiliare, con particolare riguardo agli usi civici. L’Autore affronta sia il tema dell’“esaurimento” del rapporto a fronte di provvedimento amministrativo non tempestivamente impugnato sia la questione del possibile contenimento degli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità all’esito del bilanciamento con interessi di pregio costituzionale. L’esigenza di assicurare la certezza del diritto nella pratica della circolazione dei beni gravati da usi civici è richiamata a più riprese non solo in vista di possibili interventi giurisprudenziali, anche con riguardo a una questione pendente dinanzi alla Corte costituzionale, ma soprattutto nella prospettiva di un organico e non più differibile intervento legislativo.

Studio n.94-2022/T – Regime fiscale della divisione ereditaria avente ad oggetto esclusivamente quote di partecipazione in società a responsabilità limitata: imposta di registro in misura fissa o proporzionale?

Autore:

di Francesco Raponi

17/03/2023

L’inquadramento della divisione ereditaria avente ad oggetto esclusivamente quote di società a responsabilità limitata nell’ambito applicativo dell’imposta di registro non risulta agevole, non essendo possibile stabilire con certezza se la relativa imposta debba essere applicata in misura proporzionale, ai sensi dall’art. 3 TP1 del Testo unico Registro, o in misura fissa, secondo il disposto di cui all’art. 11 TP1 del medesimo testo unico. In particolare, se si ritenesse che anche la divisione avente ad oggetto solo partecipazioni sociali produca effetti dichiarativi, si dovrebbe risolvere la questione per il suo assoggettamento ad imposta proporzionale dell’1%. Viceversa, risulterebbe dovuta l’imposta di registro in misura fissa se invece, proprio in ragione di tale specifico oggetto, ne fosse riconosciuta la collocazione tra le operazioni di negoziazione.

Alcuni uffici periferici della Amministrazione Finanziaria e la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14398 del 15.06.2010 (le cui conclusioni, però, sembrerebbero poste in discussione dalla sentenza della stessa Cassazione n. 17904 del 23.6.2021) si sono espressi a favore dell’imposizione in misura proporzionale, facendo leva sulla natura dichiarativa della divisione in argomento, senza coglierne alcun tratto distintivo rispetto al negozio divisorio in generale, ed escludendone la possibilità di considerarla una delle operazioni di negoziazione perché quest’ultima “involgerebbe necessariamente il concetto di trasferimento della proprietà delle quote da un soggetto ad un altro del tutto mancante in ipotesi di mera divisione”.

In senso contrario, invece, si intende dimostrare che lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto soltanto quote di società debba essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa. Ciò perché in realtà sembra più plausibile sostenere che il legislatore nazionale, nel momento in cui è stato chiamato a dare attuazione alla Direttiva CEE n. 335 dell’11 luglio 1969, abbia voluto far riferimento ad una categoria generale piuttosto che ai soli atti di trasferimento. Più in particolare si vuole sottolineare che la scelta del termine “negoziazione”, introdotto a tale fine nell’art. 11 della tariffa, non è stata casuale volendosi ricomprendere in essa tutti i negozi che producono l’effetto distributivo/modificativo della titolarità delle partecipazioni sociali, non rilevando per la soluzione della problematica che ci occupa la produzione degli effetti traslativi o dichiarativi propri del comparto negoziale cui ciascuno di essi appartiene.

Tale conclusione è rafforzata anche dalla considerazione, condivisa da un’altra sentenza della medesima Corte di Cassazione (n. 17904 del 23.6.2021), che l’art. 11 della Tariffa parte prima allegata al Tur “è norma speciale espressamente riferita agli atti di negoziazione di quote di partecipazione in società” destinata a prevalere sulle norme generali che altrimenti disciplinerebbero i medesimi negozi. Con la conseguenza che pure con riferimento alla divisione di quote di società non potrebbe trovare applicazione la disciplina generale prevista dall’art. 3 della stessa Tariffa.

Nel contesto che si sta delineando, la seconda parte dell’art 11 TP1 Tur assolverebbe in definitiva ad una specifica funzione di regolamentazione dell’imposizione di una particolare categoria di negozi, distinti tra loro sotto il profilo causale, intesa in senso unitario, aventi lo stesso oggetto (quote sociali) e produttivi dei medesimi effetti (distributivi/modificativi), costituendone lo statuto fiscale.

Nella stessa ottica saranno rilevate le criticità che emergerebbero se, contrariamente a quanto proposto, si ritenesse applicabile alla divisione in esame l’imposta di registro proporzionale nella misura dell’1% e l’intero costrutto normativo di cui agli artt. 34 del Tur e 16 del Tus, in particolare riguardo la determinazione della base imponibile, la tassazione dei conguagli divisionali oltre che in materia di masse plurime.

Con lo scopo infine di risolvere a monte la problematica del corretto trattamento in materia di imposte indirette della stessa divisione di quote di società verranno individuate, valutandone le relative ricadute fiscali, alcune opzioni giuridiche che possono consentire di effettuare l’iscrizione nel registro delle imprese della quota sociale già frazionata, singolarmente in capo a ciascuno degli eredi, senza dover necessariamente transitare per uno stato di comunione. Il percorso verrà completato con l’analisi in chiave fiscale delle soluzioni che, costituita la comunione, potrebbero invece essere adottate, in alternativa allo stesso negozio divisorio, affinché ognuno o uno solo dei comproprietari possa rendersi intestatario a titolo individuale nel Registro delle Imprese della frazione di partecipazione sociale corrispondente alla sua quota di diritto. 

Indice:

  1. A) INTRODUZIONE – A.1) Divisione di partecipazioni sociali: imposta di registro proporzionale o in misura fissa? – A.2) Proposta di una diversa interpretazione: divisione avente ad oggetto esclusivamente partecipazioni sociali soggetta ad imposta di registro in misura fissa – A.3) Conclusioni valide anche per la divisione di comunione ordinaria
  2. B) NOZIONE DI NEGOZIAZIONE DI PARTECIPAZIONI – B.1) Analisi critica della posizione che esclude la divisione dal novero dal novero delle negoziazioni e degli atti soggetti ad imposta di registro in misura fissa. – 2) La Direttiva Cee n. 335 dell’11 luglio 1969 – Ratio dell’art. 11 TP1: interpretazione più ampia del concetto di negoziazione – B.3) Art. 11 TP1 del Tur norma speciale costituente lo statuto fiscale relativo a tutti gli atti aventi ad oggetto solo partecipazioni sociali: Cassazione n. 17904 del 23.6.2021. – B.4) Atti di natura dichiarativa tassati in maniera analoga agli atti con effetti traslativi: riscontri normativi – B.5) Negoziazione unitaria: applicazione di una unica imposta di registro in misura fissa
  3. C) PROBLEMATICHE FISCALI IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE DELL’1% – C.1) Base imponibile determinata in misura corrispondente al patrimonio netto contabile – C.2) Imposizione del conguaglio nella divisione avente ad oggetto solo quote di S.r.l.: imposta in misura fissa – C.3) Masse plurime nella divisione di quote di S.r.l.
  4. D) ISCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE NEL REGISTRO IMPRESE A TITOLO INDIVIDUALE IN CAPO A CIASCUNO DEGLI EREDI: OPZIONI GIURIDICHE. -D.1) Esclusione della comunione di quota a seguito dell’esercizio di una clausola di gradimento o di una clausola di liquidazione – D.2) Rinuncia al diritto alla comproprietà della quota: effetti sul piano fiscale
  5. E) NEGOZI CON EFFICACIA DIVISORIA DIVERSI DALLA DIVISIONE: EFFETTI FISCALI – E.1) Cessione a fronte di corrispettivo in danaro di frazione di quota – E.2) Donazione di frazione di quota – E.3) Permuta di frazione di quota – E.4) Recesso parziale di quota – E.5) Rinuncia abdicativa alla frazione di quota – E.6) Scissione con effetto divisorio della comunione di quota
  6. F) CONCLUSIONE

Studio 1_2023 B – La ricerca del titolare effettivo

Autore:

di Gea Arcella, Sara Carioni, Michele Nastri e Laura Piffaretti

22/02/2023

L’ambizioso obiettivo dello studio è aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella quotidiana e insidiosa, ricerca del titolare effettivo.

Si è cercata, nei limiti del possibile, una sintesi nella complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al c.d.  titolare effettivo: si è partiti dalla genesi socio-politica del concetto stesso di titolare effettivo e dall’analisi delle fonti (raccomandazioni GAFI, Direttive Europee e norme nazionali, sia primarie che secondarie), al fine di avere la visione generale del tema, per poi scendere via via sempre più nello specifico delle diverse ipotesi di individuazione del titolare effettivo, fino alla esemplificazione casistica finale.

In particolar modo sono stati approfonditi i criteri per l’acquisizione delle informazioni necessarie all’individuazione del titolare effettivo attraverso le dichiarazioni che cliente ed esecutore sono tenuti a rendere nonché attraverso l’esame dei pubblici registri e delle fonti aperte; è stato analizzato, quindi, il concetto di titolare effettivo di persona fisica e, infine, si è affrontata la ricerca del titolare effettivo negli enti. A questo fine sono stati descritti ed esaminati i criteri, previsti dal nostro legislatore (così come anche da quello europeo) della proprietà e del controllo (con esposizione delle diverse tesi applicative che si contrappongono sul punto) e, infine, il criterio residuale, relativo ai poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell’ente, secondo una modalità applicativa “a scalare”. Particolare attenzione è stata riservata alle persone giuridiche private, alle società di persone (lasciate un po’ in secondo piano dal legislatore) e all’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi di basso rischio riciclaggio, con un approfondimento specifico in relazione al titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione.

Una volta affrontate le problematiche proprie di ciascun tipo di ente in termini generali ed astratti, nonché la normativa nazionale sull’istituendo Registro della titolarità  effettiva, (con una analisi specifica delle emergenti criticità allo stesso relative), lo studio affronta un’ampia casistica relativa a soggetti o situazioni giuridiche diversi da quelli presi espressamente in considerazione dal Decreto n.231/2007 e, con un approccio sistematico e l’utilizzo dei criteri generali in precedenza esposti, arriva ad individuare il titolare effettivo di questi soggetti (ad es. Parrocchie, Università, consorzi, procedure esecutive e fallimentari, società cooperative, società fiduciarie e società ad azionariato diffuso, con uno sguardo anche alle criptovalute e alle criptoattività).

All’esito di una così approfondita analisi, e nonostante lo sforzo di sintesi compiuto, non si può tuttavia non rilevare come troppe siano le questioni ancora aperte a livello normativo, di interpretazione e di prassi, perché si possa giungere a considerazioni definitive su ogni tematica affrontata.

L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione

Autore:

di Ernesto Fabiani – Luisa Piccolo

21/02/2023

Il contributo esamina l’autorizzazione notarile prevista dall’art. 21 del d.lgs. 149/2022 nell’ambito della riforma della volontaria giurisdizione.

Il legislatore ha assegnato al magistero notarile un ruolo di grande delicatezza nella protezione dei soggetti incapaci e in tema di beni ereditari, con l’evidente finalità di rendere più celere il conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla stipula dei relativi negozi. Nondimeno, pur raccogliendo, quanto meno in parte, tanto i moniti della dottrina quanto le proposte di riforma avvicendatasi nel corso del tempo, la disciplina introdotta presenta non pochi lati oscuri, richiedendo pertanto all’interprete un significativo sforzo al fine di sciogliere i nodi interpretativi e colmare le lacune.

Nella consapevolezza che l’esigenza di protezione dei soggetti incapaci, ragione giustificatrice della riforma, deve guidare l’interpretazione delle nuove disposizioni introdotte dal legislatore, gli Autori esaminano analiticamente la relativa disciplina, muovendo dalla qualificazione della natura delle nuove competenze attribuite dal legislatore al notaio, per poi soffermarsi sui plurimi problemi ermeneutici, di carattere notarile e processuale, dalla stessa sollevati.

Gli Autori sottolineano, inoltre, l’esigenza di assumere a parametro di riferimento dell’attività che dovrà svolgere il notaio quella che ha sinora svolto l’autorità giudiziaria, in ragione della scelta di fondo che ha effettuato il legislatore, ossia quella di creare un sistema (cd. “a doppio binario”) in cui convivono due distinti canali autorizzatori (giudiziale e notarile). È in questa prospettiva di indagine che il contributo si sofferma altresì su talune problematiche interpretative che nel corso del tempo hanno impegnato la dottrina e la giurisprudenza in relazione all’autorizzazione giudiziale, sottolineando analogie e differenze che intercorrono tra quest’ultima e l’autorizzazione notarile