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1. Premessa.I commi 13° e seguenti dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 stabiliscono, in materia di condono edilizio, un’oblazione ridotta per favorire l’abitazione principale. Contemporaneamente, peraltro, apposita norma (comma 15°) prevede che se l’immobile sanato sia trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso, a terzi entro i dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 724 (legge entrata in vigore il 1° gennaio 1995), occorre versare la differenza tra l’oblazione ridotta e l’oblazione normalmente dovuta. Questo il testo delle norme richiamate. "Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell’oblazione è ridotta e l’oblazione normalmente dovuta.
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