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Ai sensi dell’art. 35 co. 1 della L. 2.2.1985. n. 47, così come modificato, da ultimo, dal D.L. 2.1.1988, convertito nella L. 13.3.1988. n. 2, "la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 giugno 1987 … (omissis)". Ci si interroga se siano da considerarsi tempestivamente presentate, a norma del citato art. 35, le domande che, anziche` essere state direttamente consegnate al competente ufficio del comune, siano state spedite al comune stesso a mezzo del servizio postale entro il termine perentorio del 30 giugno 1987, ma siano poi pervenute a destinazione in data successiva (come risulta dal timbro del protocollo in arrivo apposto dagli uffici comunali). E’ necessario…
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