Autore:
Non sembra potersi dubitare che l’allegazione della domanda di condono non sia piu` necessaria una volta che l’ipotesi normativa del silenzio-assenso si sia realizzata.Invero l’allegazione della domanda di condono viene considerata dall’art. 40 della Legge 28.2.1985 n. 47 come alternativa alla menzione degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’art. 13; ciò allo scopo di consentire una circolazione "provvisoria" (cioe` fondata sulla domanda di sanatoria) in mancanza (e in attesa) della concessione in sanatoria, che, ponendo termine al periodo di provvisoria commerciabilità del bene renda definitiva la legittimità dell’immobile rispetto alla normativa urbanistico-edilizia.
About us
Find
Sections
Press area
Contacts
Consiglio Nazionale del Notariato | Via Flaminia, 160 – 00196 – ROMA | CF.80052590587
telefono (+ 39) 06.362091
fax (+ 39) 06.3221594
Posta elettronica: cnn.segreteria@notariato.it
Posta elettronica certificata: segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it
Consiglio Nazionale del Notariato
Via Flaminia, 160 – 00196 – ROMA | CF.80052590587
telefono (+ 39) 06.362091
fax (+ 39) 06.3221594
Posta elettronica:
cnn.segreteria@notariato.it
Posta elettronica certificata:
segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it
Sections
Press area
Contacts