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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

IMPRESA

Dalla costituzione allo scioglimento di una società: tipologie, opportunità, rischi, iter, responsabilità, normative nazionali e transnazionali. Il notaio può aiutarci fin da subito ad orientarci e intraprendere il percorso più adatto, efficiente e sicuro per le nostre specifiche esigenze, garantendo trasparenza e legalità.

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I consorzi

Cos’è

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. L’attività del consorzio deve dunque svolgersi nell’interesse delle imprese associate (c.d. mutualità).

Il consorzio ha come funzione minima la “disciplina” di determinate fasi delle rispettive imprese, mentre solo i consorzi con attività esterna regolano anche lo “svolgimento” di determinate fasi delle rispettive imprese.

 

Chi può partecipare

La partecipazione al consorzio è riservata esclusivamente agli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche ed indipendentemente dall’oggetto, dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell’impresa. Ciascuna impresa partecipante al consorzio conserva la propria identità ed individualità, ma alcune fasi del processo produttivo (dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito) sono disciplinate dalle regole del consorzio.

Nei consorzi con attività esterna l’organizzazione è destinata a svolgere un’attività con i terzi, implicando generalmente, la creazione di un ufficio al quale facciano capo i conseguenti rapporti giuridici.

Il consorzio con attività esterna è privo di personalità giuridica, ma è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un’attività imprenditoriale.

Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata). In tale ipotesi l’oggetto sociale è assorbito dallo scopo consortile, ma le regole di funzionamento sono quelle societarie. Possono costituirsi anche società consortili cosiddette miste, ossia con la partecipazione anche di soci “non” imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (ad esempio i soci “sostenitori” ovvero le associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali).

 

 

 

GUIDE

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