08/03/2006
Nazionale
Si tratta di accordi che in parte, e nel rispetto di determinate condizioni, derogano alle norme sulla successione ereditaria, e che hanno come oggetto l’azienda di famiglia o il pacchetto di controllo societario.
Non è, quindi, un testamento: è, di fatto, una convenzione la cui particolarità è quella di andare ad incidere sulla successione dell’imprenditore.
Questa definizione ha sollevato però i primi dubbi interpretativi: ad esempio, quando si parla di «titolare di partecipazioni» non si distingue tra la titolarità di azioni/quote della «società di famiglia» e la titolarità di partecipazioni in altre società (ad esempio, un piccolo pacchetto di azioni di una società quotata): situazioni, tra loro, assai diverse.
Il nuovo articolo 768-quater prevede che il contratto contenente il patto di famiglia, a pena di nullità deve essere stipulato per atto pubblico, e che vi devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi come ad esempio i figli) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.
Il patto deve prevedere che i discendenti assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie liquidino gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell’azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti", cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura successione.
Tale contratto può essere impugnato, entro un anno, solo per cause molto gravi (art. 768-quinquies).
Non mancano però, come si è scritto, alcuni rilievi al testo di legge per renderla di più facile attuazione e per evitare che si possa ricadere nell’area illecita dei patti successori.
Al fine di elaborare al più presto uno o più studi di taglio operativo il C.N.N. ha costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare chiamando a farne parte esponenti delle Commissioni Legislativa, Studi Civilistici, Tributaria, Imprese e Conciliazione (ADR).
L’attività del gruppo di lavoro sarà finalizzata ad indagare ed elaborare interpretazioni e soluzioni sotto i profili civilistico e fiscale, offrendo la possibilità di allargare la discussione e il confronto con tutto il Notariato in occasione di tre specifici convegni sull’argomento che la Fondazione Italiana per il Notariato, in collaborazione con AIdAF (Confindustria), e con i Consigli Notarili locali, ha organizzato a Milano per il 31 marzo 2006 e successivamente a Napoli (12 maggio) e a Palermo (16 giugno).
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