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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

NOTARIATO

Istituzione nata in Italia ed oggi presente in 91 Paesi del mondo. Il notaio svolge la funzione di controllo preventivo di legalità,
garantendo che ogni atto notarile sia conforme alla volontà delle parti e alla legge. E’ sottoposto a controlli dello Stato, dell’Agenzia
delle Entrate e del Ministero della Giustizia. Riciclaggio, furti di identità, iscrizioni di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti, sussistenza di diritti di prelazione e di servitù: sono questi i controlli effettuati dal notaio, pubblico ufficiale super partes, per evitare rischi di contenzioso ai cittadini.

Per saperne di più, contatta il notaio più vicino a te.

Associazioni

Cosa sono

Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. La presenza di un nucleo più o meno esteso di associati è quindi fondamentale e la loro volontà preminente. Esse si dividono in due grandi categorie:

  1. Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono quelle alle quali la competente autorità (prefettura della provincia ove l’ente ha sede) ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
  2. Le associazioni non riconosciute sono quelle che non hanno richiesto il riconoscimento o comunque non lo hanno avuto.

 

Le associazioni riconosciute

Per la costituzione delle associazioni riconosciute è necessario l’atto pubblico, obbligatorio anche per la modifica o l’integrazione dell’atto costitutivo o dello statuto che ne regola la vita e l’attività e per assumere la qualifica di Onlus.

L’atto pubblico, grazie al controllo preventivo di legalità effettuato per legge dal notaio, contiene dati certi e attendibili e consente, quindi, di acquistare personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche: ciò comporta un’autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.

Le associazioni riconosciute possono inoltre usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici, hanno inoltre la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili. Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

Anche per la loro disciplina successiva sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.

 

Le associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che non l’hanno ottenuto o per i quali è ancora in corso il relativo procedimento.

Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all’autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati – la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta – in quanto per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il fondo comune dell’associazione e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente.

Finché poi dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.

Le associazioni non riconosciute non sono soggette a specifici obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili). In generale comunque non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico che risultano oltretutto obbligatori, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l’associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.

Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute è prevista una libertà molto ampia, in quanto l’ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti della legge. Per questo motivo è opportuno rivolgersi al notaio per evitare di porre in essere accordi fragili o facilmente eludibili o fonte di liti e contrasti. In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.