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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

NOTARIATO

Istituzione nata in Italia ed oggi presente in 91 Paesi del mondo. Il notaio svolge la funzione di controllo preventivo di legalità,
garantendo che ogni atto notarile sia conforme alla volontà delle parti e alla legge. E’ sottoposto a controlli dello Stato, dell’Agenzia
delle Entrate e del Ministero della Giustizia. Riciclaggio, furti di identità, iscrizioni di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti, sussistenza di diritti di prelazione e di servitù: sono questi i controlli effettuati dal notaio, pubblico ufficiale super partes, per evitare rischi di contenzioso ai cittadini.

Per saperne di più, contatta il notaio più vicino a te.

Proposte in materia di giustizia civile e semplificazione degli adempimenti

Il Notariato in occasione del XLIX Congresso Nazionale del Notariato, presenta alcune proposte in materia di giustizia civile e semplificazione degli adempimenti che offrono un contributo concreto alla deflazione del carico giudiziario e allo snellimento l’attività amministrativa, consentendo ai cittadini di ottenere la più rapida soddisfazione dei loro diritti sia in campo giudiziario che in campo amministrativo.

 

Di seguito una breve sintesi del loro contenuto.

 

I) Devoluzione al notaio del compito di valutare l’esistenza delle condizioni previste dalla legge per il compimento di atti da parte dei minori e degli incapaci.

La proposta supera l’attuale sistema autorizzatorio che si svolge davanti al giudice tutelare tutte le volte in cui parte di un contratto sia un minore, ovvero un incapace, sottoposto a amministrazione di sostengo, tutela o curatela, con un procedimento affidato al notaio che deve valutare l’esistenza delle condizioni per il compimento dell’atto.

La valutazione positiva del notaio circa l’esistenza delle condizioni per stipulare l’atto da parte del minore o dell’incapace sostituisce il controllo del giudice, resta salva la facoltà delle parti di adire comunque  l’autorità giudiziaria. Qualora il notaio non riscontrasse le condizioni necessarie, o in caso di opposizione da parte dei soggetti(p.m. giudice tutelare, coniuge, parenti, creditori risultanti dall’inventario), bisognerà comunque rivolgersi al giudice competente.

 

II) Modifiche alla disciplina dell’usucapione.

Tale proposta introduce un procedimento, nuovo e più celere, per l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà immobiliare a mezzo di usucapione.

Attualmente si realizza l’acquisto a mezzo di usucapione a seguito del possesso pacifico, continuato ed interrotto per un ventennio prevede che a seguito del possesso continuato e ininterrotto per un ventennio, per i beni immobili. Affinché questo acquisto sia opponibile ai terzi è necessaria  una sentenza di accertamento dell’autorità giudiziaria, trascritta nei pubblici registri immobiliari, anche in presenza del consenso dell’originario proprietario. La proposta introduce un meccanismo alternativo: l’atto unilaterale di riconoscimento dell’usucapione, del quale è data idonea pubblicità; i soggetti che vi abbiano interesse possono proporre opposizione entro novanta giorni innanzi all’autorità giudiziaria.

Si tratta quindi di uno strumento, con risparmio sia in termini di costi che in termini di tempo, infatti  accelera la procedura di accertamento della proprietà, realizza un effetto deflattivo del contenzioso in questa materia,  ma allo stesso tempo non compromette i diritti confliggenti di eventuali terzi che restano tutelati potendo ricorrere al giudice con un’opposizione.

 

III) Modifiche alla disciplina del patto di famiglia.

L’istituto del patto di famiglia, (artt. 768-bis ss. c.c.) introdotto dalla legge n. 55/2006, è stato previsto per favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese.

Attraverso questo contratto l’imprenditore, infatti, individua uno o più discendenti in grado di proseguire la gestione dell’impresa e trasferisce agli stessi l’azienda ovvero le partecipazioni societarie; con lo stesso atto, l’imprenditore liquida i diritti economici ai legittimari cui non è stata assegnata l’impresa. Purtroppo questo contratto, pur rispondendo ad un interesse concreto e attuale degli imprenditori, non è molto impiegato a causa di alcuni requisiti  richiesti dalla disciplina vigente. La proposta del notariato mira a rimuovere tali limiti e a rendere concretamente fruibile questo istituto. Queste in sintesi le proposte.

 

La partecipazione al contratto.

La proposta rende facoltativa e non obbligatoria, come invece è previsto dall’attuale disciplina, la partecipazione al contratto da parte del coniuge e degli altri figli, o di ulteriori discendenti,  che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione (es. figli, nipoti , ex filio).

 

La lesione dei diritti dei legittimari non assegnatari.

Per garantire stabilità al contratto, e nello stesso tempo per salvaguardare i diritti dei legittimari che non hanno ricevuto l’assegnazione dell’azienda, la proposta riconosce inoltre a questi soggetti il diritto a chiedere un supplemento in denaro nel termine di un anno, dalla stipulazione del contratto, laddove provino che il valore dei beni ricevuti è inferiore a un quarto rispetto alla quota di legittima ipotetica spettante.

 

IV) Ipoteca avente ad oggetto diritti edificatori.

Con la proposta in questione si mira ad includere tra i beni sui quali è possibile costituire il vincolo ipotecario anche i diritti edificatori, ampliando l’ambito dei diritti ipotecabili e consentendo  alle imprese di costruzione di accedere ai finanziamenti anche costituendo ipoteca su tali diritti.

 

V) Individuazione dell’esistenza di un vincolo culturale sul bene.

Tale proposta mira a rendere visibile e di facile apprensione i vincoli culturali su beni immobili da parte dei  cittadini. Questi ultimi con una semplice ispezione catastale potranno verificare se il bene sia  o meno soggetto a vincolo culturale.

Con una modifica del codice dei beni culturali viene posto a carico della Soprintendenza l’obbligo di comunicare al catasto,  sia la verifica con esito positivo di bene culturale, sia la dichiarazione dell’interesse culturale, previste rispettivamente dagli articoli 12 e 13 dello stesso codice.