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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE
DEL NOTARIATO

NOTARIATO

Istituzione nata in Italia ed oggi presente in 91 Paesi del mondo. Il notaio svolge la funzione di controllo preventivo di legalità,
garantendo che ogni atto notarile sia conforme alla volontà delle parti e alla legge. E’ sottoposto a controlli dello Stato, dell’Agenzia
delle Entrate e del Ministero della Giustizia. Riciclaggio, furti di identità, iscrizioni di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti, sussistenza di diritti di prelazione e di servitù: sono questi i controlli effettuati dal notaio, pubblico ufficiale super partes, per evitare rischi di contenzioso ai cittadini.

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Proposte per la crescita e la competitività del Paese

Il volume del XLIX Congresso Nazionale del Notariato contempla una serie di proposte volte ad accrescere la competitività delle imprese operanti nel nostro Paese. Le proposte di riforma forniscono una risposta concreta per creare posti di lavoro, rendere più semplice il sistema delle imprese, incentivando gli investimenti degli imprenditori ed attraendo anche capitali stranieri.

 

Gli obiettivi che perseguono sono:

  1. La rimozione di alcuni dei limiti che gli investitori italiani e stranieri incontrano nel nostro ordinamento;
  2. Il superamento della “concorrenza”, anche comunitaria, di altri sistemi giuridici ai quali le imprese italiane si rivolgono;
  3. Rafforzamento patrimoniale ed accesso al credito non bancario;
  4. La semplificazione degli adempimenti. 

 

Di seguito l’elenco delle proposte contenute nel volume:

  • Eliminazione degli attuali vincoli per le emissioni di obbligazioni da parte di società per azioni e società in accomandita per azioni (artt. 2412 e 2413 del codice civile);
  • Eliminazione degli attuali vincoli per l’emissione di titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata (art. 2483 del codice civile);
  • Rivalutazione dei beni immateriali delle Piccole e Medie Imprese (artt. 2423-bis e 2426 del codice civile);
  • Modifiche alla disciplina del codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30, artt.138 e 196);
  • Eliminazione di norme inderogabili in tema di struttura finanziaria della società per azioni: introduzione del voto plurimo, eliminazione del limite all’emissione di azioni senza diritto di voto, introduzione della possibilità di emissione di categorie di azioni con particolari diritti per la nomina di cariche sociali (art. 2351 del codice civile);
  • Inapplicabilità della sospensione dei termini feriali (6 – 31 agosto) in caso di fusione, scissione, riduzione volontaria del capitale sociale e revoca della liquidazione (art. 2503, 2445 e 2487-ter del codice civile);
  • Riduzione di termini nel procedimento di scissione nelle società non azionarie;
  • Emissione da parte del Registro delle Imprese di certificati bilingue (D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581);
  • Attribuzione ai Consigli Notarili Distrettuali della competenza in materia di Apostille, per gli atti notarili da utilizzarsi all’estero (Convenzione de L’Aja del 1961);
  • Semplificazione normativa per l’acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata (art. 2463 del codice civile);
  • Estensione della possibilità di ricorrere alla perizia ex art. 2343-ter in caso di trasformazione in società per azioni e di acquisti pericolosi da parte della stessa (artt. 2343-bis e 2500-ter del codice civile);
  • Esclusione della redazione di una situazione patrimoniale in caso di fusione di società interamente possedute (art. 2505 del codice civile);
  • Semplificazioni nella predisposizione e nel deposito di documenti al Registro delle Imprese relativamente al procedimento di fusione di società di persone (artt. 2501-septies e 2502-bis del codice civile);
  • Abolizione del deposito al Registro delle Imprese delle comunicazioni di socio unico nelle SPA e di soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento (artt. 2362 e 2497-bis del codice civile);
  • Eliminazione del deposito al Registro delle Imprese di alcuni dati non rilevanti (D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581).