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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Consulta l'archivio degli studi elaborati dalle Commissioni di studio, approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato e ritenuti di interesse generale.

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Studi presenti in archivio
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Studio n. 5/2023M Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia

Autore:

Annarita Lomonaco

24/04/2024

Lo studio approfondisce il tema delle agevolazioni fiscali previste per l’accordo di conciliazione alla luce anche delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia. L’esame delle disposizioni di cui all’art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010 è affrontato inquadrando l’accordo di conciliazione quale esito positivo della mediazione nell’ambito del sistema dell’imposta di registro, prestando particolare attenzione alle ipotesi in cui l’accordo assume forma notarile secondo i principi generali che presidiano il nostro ordinamento giuridico. E a prescindere dalla tecnica redazionale adottata, nel definire l’ambito applicativo delle agevolazioni si ritiene che si debba avere riguardo alla composizione negoziale voluta dalle parti della mediazione, tenendosi conto che la volontà negoziale può necessitare per la sua attuazione di più atti consequenziali e direttamente funzionali alla mediazione stessa (pur se successivi alla chiusura del procedimento), perciò riconducibili all’art. 17 commi 1 e 2 D.lgs. n. 28/2010.

Studio n.100-2023/I SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE DEL CAPITALE E DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO NEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Autore:

Francesco Paolo Petrera

17/04/2024

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e dell’operatività della relativa causa di scioglimento in tre diverse disposizioni.

Indipendentemente dai differenti presupposti è comune alle singole previsioni la finalità, già a base dell’art.182 sexies della legge fallimentare, di consentire l’accesso a tali procedure anche a società con perdite rilevanti e senza procedere ad operazioni di ricapitalizzazione; tanto nel presupposto che il controllo giudiziario possa garantire i creditori più di quanto possa farlo il capitale sociale.

Le diverse disposizioni, in ogni caso, non sospendono gli obblighi di natura informativa previsti nel codice civile.

Diversi sono, tuttavia, i presupposti che determinano l’operatività del sistema predisposto dal legislatore e così, in mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, si deve valutare se la sospensione degli obblighi, nel caso degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, operi, o meno, automaticamente, come il dato positivo parrebbe consentire di ritenere.

Connessa a tale problematica è quella, forse più rilevante per i suoi risvolti applicativi, di valutare se, come pure da taluni sostenuto, anche in tali ultime fattispecie, si possano operare, su basi volontarie, operazioni di ripianamento perdite dopo che sia stata presentata la domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi.

Ogni considerazione, infatti, deve tenere in debito conto lo spostamento di competenze che deriva dall’art.120 bis del Codice.

La tematica, che pure induce a valutare i rapporti con le domande c.d. “prenotative” o “con riserva”, appare strettamente connessa con quella, estremamente delicata, dei diritti e delle tutele dei soci in caso di accesso a tali strumenti. 

Sommario: 1. Premessa. 2. Le precedenti disposizioni dal contenuto analogo. 3. Analisi delle diverse fattispecie e loro breve inquadramento sistematico. 4. L’art. 20: la composizione negoziale della crisi. 5. L’art. 64: gli accordi di ristrutturazione. 6. L’art.89: il concordato preventivo.

Studio n.41-2024/I LA NUOVA FIGURA DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO OBBLIGATORIO NELLA LEGGE CAPITALI: PRIMI PROBLEMI INTERPRETATIVI

Autore:

Nicola Atlante e Giuseppe Ferri jr

09/04/2024

Lo studio affronta alcuni primi problemi applicativi originati dall’introduzione dell’art. 135 undecies.1 T.u.f., ad opera dell’art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21. Si risolve preliminarmente in senso positivo la questione della compatibilità con la disciplina dettata dalla Direttiva 2017/828/UE (art. 3 quater – Direttiva sugli Shareholders Rights).

Si sottolinea che la modificazione statutaria volta ad inserire la previsione che impone il ricorso al rappresentato designato dalla società rappresenta un adeguamento solo facoltativo dello statuto a disposizione normativa sopravvenuta e rientra pertanto nella competenza esclusiva dell’assemblea straordinaria. Si esaminano alcuni possibili concreti contenuti della clausola in esame. Si conclude nel senso che la sua introduzione non legittima il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti.

Studio n.40-2024/I LA NUOVA DISCIPLINA DEL VOTO PLURIMO E DEL VOTO MAGGIORATO NELLA LEGGE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DEI CAPITALI

Autore:

Federico Magliulo

09/04/2024

La legge 5 marzo 2024 n. 21, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, ha apportato modifiche alla disciplina del voto plurimo nelle società per azioni di cui all’art. 2351 c.c. nonché alla disciplina del voto maggiorato nelle società quotate di cui all’art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Si tratta del punto di approdo di un tormentato processo normativo diretto a sostenere la competitività dei capitali, che aveva già condotto il legislatore ad introdurre nel sistema positivo, con il D.L.  24 giugno 2014 n. 91, convertito nella L. 11 agosto 2014 n. 116, il voto plurimo, un tempo vietato nell’originario testo dell’art. 2351 c.c., nonché le azioni a voto maggiorato nelle società quotate.

E tuttavia la minore flessibilità del nostro ordinamento rispetto a quella di altri paesi ha ora indotto il legislatore italiano ad ampliare la portata del voto plurimo e del voto maggiorato fino ad un massimo di dieci voti per azione.

Tale intervento normativo costituisce l’occasione, non solo per analizzare le innovazioni introdotte nel sistema, ma anche per fare il punto sulla disciplina vigente del voto plurimo e del voto maggiorato.

Studio n.43-2024/I LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AUTONOMIA STATUTARIA: PRIME RIFLESSIONI

Autore:

di Mario Stella Richter jr

09/04/2024

Lo studio raccoglie alcune riflessioni sull’art. 12 della legge 5 marzo 2024, n. 21, norma dedicata alla disciplina della presentazione da parte del «consiglio di amministrazione uscente» di una lista di candidati alla carica di amministratori. Con tale disposizione si è, anzitutto, introdotto nel T.U.F. un nuovo art. 147-ter.1, che pone delicati problemi interpretativi e aumenta considerevolmente il grado di complessità (e complicazione) dello “statuto” speciale delle società italiane quotate.

Le riflessioni sono prevalentemente, anche se non esclusivamente, incentrate sul rapporto tra la nuova disposizione normativa in tema di «Lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate» e il residuo spazio ancora lasciato all’autonomia statutaria in materia di selezione, composizione e nomina dell’organo amministrativo di una società quotata.

Studio n.42-2024/I LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (ART. 3 L. 21/2024)

Autore:

Marco Cian

09/04/2024

La l. 21/2024 prevede la possibilità di dematerializzare le quote di s.r.l. PMI che presentino eguale valore e attribuiscano eguali diritti (quote standardizzate), assoggettandole integralmente, in tal caso, al regime degli strumenti finanziari emessi in forma scritturale. Lo studio analizza la portata della novella, sia sotto il profilo sistematico, in relazione al perdurante divieto di rappresentazione delle quote in azioni (art. 2468 c.c.), sia nella declinazione disciplinare dell’istituto, con riferimento alle fasi dell’emissione e della circolazione delle quote e all’esercizio dei diritti sociali, in connessione con la reintroduzione del libro soci.

 

Studio n.38-2024/i – Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo

Autore:

Emanuele Cusa

27/03/2024

Lo studio esamina la disciplina che deve essere rispettata dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) che ambiscano a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Stante il silenzio del legislatore, le principali questioni in esso trattate attengono alle forme giuridiche utilizzabili per costituire le CER incentivate dal GSE e alla loro normativa negoziale (statutaria e regolamentale) compatibile con la disciplina delle CER.

Studio n.15-2024/T – Le nuove fattispecie di plusvalenze immobiliari a seguito di interventi che abbiano goduto del beneficio del superbonus

Autore:

Francesco Raponi

20/03/2024

L’introduzione nel sistema delle plusvalenze immobiliari della fattispecie impositiva di cui all’art. 67 lett. b-bis) del Tuir sta creando numerose problematiche di interpretazione non risultando chiaramente indicata quale sia la tipologia di interventi che possono costituirne i presupposti impositivi.

Con il presente lavoro si cercherà pertanto di risolvere la questione muovendo dalla considerazione iniziale che il legislatore abbia voluto colpire il mercato delle abitazioni diverse da quella principale che vengano cedute a titolo oneroso dopo essere state “ristrutturate” avvalendosi dei benefici fiscali del Superbonus.

Con l’invito all’utilizzo delle risultanze del presente contributo con estrema prudenza, viste le varie e differenti situazioni che possono emergere in chiave fiscale, si arriverà a sostenere  che gli interventi, risultanti dall’elenco di cui all’art. 119 DL n.34/2020, che possono rilevare in termini di imponibilità della plusvalenza, potrebbero essere soltanto  quelli  che siano stati eseguiti direttamente sul bene oggetto di vendita (e non anche  sulle parti comuni del fabbricato di cui la stessa unità immobiliare faccia parte) e che abbiano fruito dell’incentivo massimo del 110%. Si proverà inoltre ad individuare le argomentazioni che consentano di limitare il campo di applicazione della novella solo agli interventi edilizi di cui all’art. 3 lett. b), c) e d) del dPR n.380 del 2001.