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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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Studio n. 18-2023/P Gli effetti della decisione di incostituzionalità sulla circolazione immobiliare. Il caso degli usi civici

Autore:

di Marco Ruotolo

17/03/2023

Il saggio affronta il problema degli effetti delle decisioni di incostituzionalità sulla circolazione immobiliare, con particolare riguardo agli usi civici. L’Autore affronta sia il tema dell’“esaurimento” del rapporto a fronte di provvedimento amministrativo non tempestivamente impugnato sia la questione del possibile contenimento degli effetti retroattivi della pronuncia di incostituzionalità all’esito del bilanciamento con interessi di pregio costituzionale. L’esigenza di assicurare la certezza del diritto nella pratica della circolazione dei beni gravati da usi civici è richiamata a più riprese non solo in vista di possibili interventi giurisprudenziali, anche con riguardo a una questione pendente dinanzi alla Corte costituzionale, ma soprattutto nella prospettiva di un organico e non più differibile intervento legislativo.

Studio n.94-2022/T – Regime fiscale della divisione ereditaria avente ad oggetto esclusivamente quote di partecipazione in società a responsabilità limitata: imposta di registro in misura fissa o proporzionale?

Autore:

di Francesco Raponi

17/03/2023

L’inquadramento della divisione ereditaria avente ad oggetto esclusivamente quote di società a responsabilità limitata nell’ambito applicativo dell’imposta di registro non risulta agevole, non essendo possibile stabilire con certezza se la relativa imposta debba essere applicata in misura proporzionale, ai sensi dall’art. 3 TP1 del Testo unico Registro, o in misura fissa, secondo il disposto di cui all’art. 11 TP1 del medesimo testo unico. In particolare, se si ritenesse che anche la divisione avente ad oggetto solo partecipazioni sociali produca effetti dichiarativi, si dovrebbe risolvere la questione per il suo assoggettamento ad imposta proporzionale dell’1%. Viceversa, risulterebbe dovuta l’imposta di registro in misura fissa se invece, proprio in ragione di tale specifico oggetto, ne fosse riconosciuta la collocazione tra le operazioni di negoziazione.

Alcuni uffici periferici della Amministrazione Finanziaria e la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14398 del 15.06.2010 (le cui conclusioni, però, sembrerebbero poste in discussione dalla sentenza della stessa Cassazione n. 17904 del 23.6.2021) si sono espressi a favore dell’imposizione in misura proporzionale, facendo leva sulla natura dichiarativa della divisione in argomento, senza coglierne alcun tratto distintivo rispetto al negozio divisorio in generale, ed escludendone la possibilità di considerarla una delle operazioni di negoziazione perché quest’ultima “involgerebbe necessariamente il concetto di trasferimento della proprietà delle quote da un soggetto ad un altro del tutto mancante in ipotesi di mera divisione”.

In senso contrario, invece, si intende dimostrare che lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto soltanto quote di società debba essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa. Ciò perché in realtà sembra più plausibile sostenere che il legislatore nazionale, nel momento in cui è stato chiamato a dare attuazione alla Direttiva CEE n. 335 dell’11 luglio 1969, abbia voluto far riferimento ad una categoria generale piuttosto che ai soli atti di trasferimento. Più in particolare si vuole sottolineare che la scelta del termine “negoziazione”, introdotto a tale fine nell’art. 11 della tariffa, non è stata casuale volendosi ricomprendere in essa tutti i negozi che producono l’effetto distributivo/modificativo della titolarità delle partecipazioni sociali, non rilevando per la soluzione della problematica che ci occupa la produzione degli effetti traslativi o dichiarativi propri del comparto negoziale cui ciascuno di essi appartiene.

Tale conclusione è rafforzata anche dalla considerazione, condivisa da un’altra sentenza della medesima Corte di Cassazione (n. 17904 del 23.6.2021), che l’art. 11 della Tariffa parte prima allegata al Tur “è norma speciale espressamente riferita agli atti di negoziazione di quote di partecipazione in società” destinata a prevalere sulle norme generali che altrimenti disciplinerebbero i medesimi negozi. Con la conseguenza che pure con riferimento alla divisione di quote di società non potrebbe trovare applicazione la disciplina generale prevista dall’art. 3 della stessa Tariffa.

Nel contesto che si sta delineando, la seconda parte dell’art 11 TP1 Tur assolverebbe in definitiva ad una specifica funzione di regolamentazione dell’imposizione di una particolare categoria di negozi, distinti tra loro sotto il profilo causale, intesa in senso unitario, aventi lo stesso oggetto (quote sociali) e produttivi dei medesimi effetti (distributivi/modificativi), costituendone lo statuto fiscale.

Nella stessa ottica saranno rilevate le criticità che emergerebbero se, contrariamente a quanto proposto, si ritenesse applicabile alla divisione in esame l’imposta di registro proporzionale nella misura dell’1% e l’intero costrutto normativo di cui agli artt. 34 del Tur e 16 del Tus, in particolare riguardo la determinazione della base imponibile, la tassazione dei conguagli divisionali oltre che in materia di masse plurime.

Con lo scopo infine di risolvere a monte la problematica del corretto trattamento in materia di imposte indirette della stessa divisione di quote di società verranno individuate, valutandone le relative ricadute fiscali, alcune opzioni giuridiche che possono consentire di effettuare l’iscrizione nel registro delle imprese della quota sociale già frazionata, singolarmente in capo a ciascuno degli eredi, senza dover necessariamente transitare per uno stato di comunione. Il percorso verrà completato con l’analisi in chiave fiscale delle soluzioni che, costituita la comunione, potrebbero invece essere adottate, in alternativa allo stesso negozio divisorio, affinché ognuno o uno solo dei comproprietari possa rendersi intestatario a titolo individuale nel Registro delle Imprese della frazione di partecipazione sociale corrispondente alla sua quota di diritto. 

Indice:

  1. A) INTRODUZIONE – A.1) Divisione di partecipazioni sociali: imposta di registro proporzionale o in misura fissa? – A.2) Proposta di una diversa interpretazione: divisione avente ad oggetto esclusivamente partecipazioni sociali soggetta ad imposta di registro in misura fissa – A.3) Conclusioni valide anche per la divisione di comunione ordinaria
  2. B) NOZIONE DI NEGOZIAZIONE DI PARTECIPAZIONI – B.1) Analisi critica della posizione che esclude la divisione dal novero dal novero delle negoziazioni e degli atti soggetti ad imposta di registro in misura fissa. – 2) La Direttiva Cee n. 335 dell’11 luglio 1969 – Ratio dell’art. 11 TP1: interpretazione più ampia del concetto di negoziazione – B.3) Art. 11 TP1 del Tur norma speciale costituente lo statuto fiscale relativo a tutti gli atti aventi ad oggetto solo partecipazioni sociali: Cassazione n. 17904 del 23.6.2021. – B.4) Atti di natura dichiarativa tassati in maniera analoga agli atti con effetti traslativi: riscontri normativi – B.5) Negoziazione unitaria: applicazione di una unica imposta di registro in misura fissa
  3. C) PROBLEMATICHE FISCALI IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PROPORZIONALE DELL’1% – C.1) Base imponibile determinata in misura corrispondente al patrimonio netto contabile – C.2) Imposizione del conguaglio nella divisione avente ad oggetto solo quote di S.r.l.: imposta in misura fissa – C.3) Masse plurime nella divisione di quote di S.r.l.
  4. D) ISCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE NEL REGISTRO IMPRESE A TITOLO INDIVIDUALE IN CAPO A CIASCUNO DEGLI EREDI: OPZIONI GIURIDICHE. -D.1) Esclusione della comunione di quota a seguito dell’esercizio di una clausola di gradimento o di una clausola di liquidazione – D.2) Rinuncia al diritto alla comproprietà della quota: effetti sul piano fiscale
  5. E) NEGOZI CON EFFICACIA DIVISORIA DIVERSI DALLA DIVISIONE: EFFETTI FISCALI – E.1) Cessione a fronte di corrispettivo in danaro di frazione di quota – E.2) Donazione di frazione di quota – E.3) Permuta di frazione di quota – E.4) Recesso parziale di quota – E.5) Rinuncia abdicativa alla frazione di quota – E.6) Scissione con effetto divisorio della comunione di quota
  6. F) CONCLUSIONE

Studio 1_2023 B – La ricerca del titolare effettivo

Autore:

di Gea Arcella, Sara Carioni, Michele Nastri e Laura Piffaretti

22/02/2023

L’ambizioso obiettivo dello studio è aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella quotidiana e insidiosa, ricerca del titolare effettivo.

Si è cercata, nei limiti del possibile, una sintesi nella complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al c.d.  titolare effettivo: si è partiti dalla genesi socio-politica del concetto stesso di titolare effettivo e dall’analisi delle fonti (raccomandazioni GAFI, Direttive Europee e norme nazionali, sia primarie che secondarie), al fine di avere la visione generale del tema, per poi scendere via via sempre più nello specifico delle diverse ipotesi di individuazione del titolare effettivo, fino alla esemplificazione casistica finale.

In particolar modo sono stati approfonditi i criteri per l’acquisizione delle informazioni necessarie all’individuazione del titolare effettivo attraverso le dichiarazioni che cliente ed esecutore sono tenuti a rendere nonché attraverso l’esame dei pubblici registri e delle fonti aperte; è stato analizzato, quindi, il concetto di titolare effettivo di persona fisica e, infine, si è affrontata la ricerca del titolare effettivo negli enti. A questo fine sono stati descritti ed esaminati i criteri, previsti dal nostro legislatore (così come anche da quello europeo) della proprietà e del controllo (con esposizione delle diverse tesi applicative che si contrappongono sul punto) e, infine, il criterio residuale, relativo ai poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione dell’ente, secondo una modalità applicativa “a scalare”. Particolare attenzione è stata riservata alle persone giuridiche private, alle società di persone (lasciate un po’ in secondo piano dal legislatore) e all’individuazione del titolare effettivo nelle ipotesi di basso rischio riciclaggio, con un approfondimento specifico in relazione al titolare effettivo nella Pubblica Amministrazione.

Una volta affrontate le problematiche proprie di ciascun tipo di ente in termini generali ed astratti, nonché la normativa nazionale sull’istituendo Registro della titolarità  effettiva, (con una analisi specifica delle emergenti criticità allo stesso relative), lo studio affronta un’ampia casistica relativa a soggetti o situazioni giuridiche diversi da quelli presi espressamente in considerazione dal Decreto n.231/2007 e, con un approccio sistematico e l’utilizzo dei criteri generali in precedenza esposti, arriva ad individuare il titolare effettivo di questi soggetti (ad es. Parrocchie, Università, consorzi, procedure esecutive e fallimentari, società cooperative, società fiduciarie e società ad azionariato diffuso, con uno sguardo anche alle criptovalute e alle criptoattività).

All’esito di una così approfondita analisi, e nonostante lo sforzo di sintesi compiuto, non si può tuttavia non rilevare come troppe siano le questioni ancora aperte a livello normativo, di interpretazione e di prassi, perché si possa giungere a considerazioni definitive su ogni tematica affrontata.

L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione

Autore:

di Ernesto Fabiani – Luisa Piccolo

21/02/2023

Il contributo esamina l’autorizzazione notarile prevista dall’art. 21 del d.lgs. 149/2022 nell’ambito della riforma della volontaria giurisdizione.

Il legislatore ha assegnato al magistero notarile un ruolo di grande delicatezza nella protezione dei soggetti incapaci e in tema di beni ereditari, con l’evidente finalità di rendere più celere il conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla stipula dei relativi negozi. Nondimeno, pur raccogliendo, quanto meno in parte, tanto i moniti della dottrina quanto le proposte di riforma avvicendatasi nel corso del tempo, la disciplina introdotta presenta non pochi lati oscuri, richiedendo pertanto all’interprete un significativo sforzo al fine di sciogliere i nodi interpretativi e colmare le lacune.

Nella consapevolezza che l’esigenza di protezione dei soggetti incapaci, ragione giustificatrice della riforma, deve guidare l’interpretazione delle nuove disposizioni introdotte dal legislatore, gli Autori esaminano analiticamente la relativa disciplina, muovendo dalla qualificazione della natura delle nuove competenze attribuite dal legislatore al notaio, per poi soffermarsi sui plurimi problemi ermeneutici, di carattere notarile e processuale, dalla stessa sollevati.

Gli Autori sottolineano, inoltre, l’esigenza di assumere a parametro di riferimento dell’attività che dovrà svolgere il notaio quella che ha sinora svolto l’autorità giudiziaria, in ragione della scelta di fondo che ha effettuato il legislatore, ossia quella di creare un sistema (cd. “a doppio binario”) in cui convivono due distinti canali autorizzatori (giudiziale e notarile). È in questa prospettiva di indagine che il contributo si sofferma altresì su talune problematiche interpretative che nel corso del tempo hanno impegnato la dottrina e la giurisprudenza in relazione all’autorizzazione giudiziale, sottolineando analogie e differenze che intercorrono tra quest’ultima e l’autorizzazione notarile

Studio n.14-2022/CTS – La legittimazione del notaio all’attivazione del procedimento pubblicitario nel Runts

Autore:

Nicola Riccardelli

03/02/2023

Nello studio si esaminano le disposizioni del codice del terzo settore relative al procedimento di iscrizione degli atti nel Registro unico nazionale del terzo settore. In particolare si approfondisce il tema della legittimazione alla attivazione del procedimento pubblicitario e ci si sofferma sulla legittimazione del notaio alla richiesta di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi degli enti del terzo settore. Per gli enti dotati di personalità giuridica l’art. 22 CTS attribuisce espressamente al notaio il compito di chiedere l’iscrizione dei relativi atti nel Runts, mentre per gli enti sprovvisti di personalità giuridica l’art. 47 CTS riconosce tale legittimazione all’attivazione del procedimento pubblicitario solamente al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca. Nello studio però si pone in evidenza la particolare posizione del notaio rogante degli atti costitutivi e modificativi di enti del terzo settore sprovvisti di personalità giuridica e si precisa che, per le richieste di iscrizioni al Runts al di fuori dei casi previsti dall’art. 22 CTS (ossia per l’iscrizione di atti costitutivi e modificativi di ETS non personificati), il notaio è comunque legittimato a richiedere l’iscrizione dell’atto da lui ricevuto e non occorre esibire all’Ufficio del Runts apposito mandato al pubblico ufficiale rogante.

Studio n. 11-2022/CTS – Iscrizione al RUNTS degli Enti del Terzo Settore e situazione patrimoniale aggiornata

Autore:

Marco Avagliano

31/01/2023

La Circolare n. 9, del 21 aprile 2022, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmigrazione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS”, ha inteso fornire puntuali indicazioni circa la natura della documentazione di cui il Notaio si avvale per attestare la sussistenza del patrimonio minimo degli enti già in possesso della personalità giuridica ai fini del perfezionamento della loro iscrizione al RUNTS.

Il punto che a noi interessa è quello della validità temporale della situazione patrimoniale sostitutiva della relazione giurata richiesta: nella Circolare si fa infatti riferimento, quale data cui parametrare la decorrenza dei 120 giorni antecedenti ai fini dell’aggiornamento, a quella di presentazione dell’istanza, richiamandosi l’orientamento espresso nella Massima n. 3 del 27 ottobre 2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, nonché all’articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile.

La conclusione suddetta, nel non riferirsi, come si crede più correttamente, alla data di ricevimento della delibera, appare con tutta probabilità frutto di un equivoco.

Detto momento non può che coincidere con quello in cui detta attività di valutazione debba esplicarsi ai fini della richiesta di iscrizione o meno al RUNTS: e dunque al momento in cui viene assunta la relativa delibera, perché è da quell’istante che il Notaio deve interrogarsi e rispondere al compito che è chiamato a svolgere.

È di tutta evidenza dunque che la Circolare richiamata, per i puntuali richiami effettuati (anche i riferimenti compiuti alla Massima n. 3 di Milano e all’art. 42 bis c.c. depongono in tal senso), oltre che per le ragioni esposte, di funzionamento di sistema, intendesse più propriamente riferirsi al momento di ricevimento dell’atto, e non a quello della presentazione dell’istanza.

Studio n. 136-2022/C – La regolamentazione notarile dell’uso esclusivo su beni condominiali dopo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 dicembre 2020, N. 28972

Autore:

Maurizio Corona

26/01/2023

Lo studio affronta la complessa problematica della qualificazione e regolamentazione da parte del notaio degli usi esclusivi costituiti prima della nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17 dicembre 2020, n. 28972, al fine di fornire un equo bilanciamento degli interessi in gioco, tra legittime aspettative dei loro titolari e principi informatori dell’ordinamento.

Studio n. 200-2022/P – Il nome (prenome e cognome). Il punto dopo la Corte Costituzionale

Autore:

Giuseppe Musolino

23/01/2023

Lo studio si propone di analizzare la materia del nome (composto da prenome e cognome) alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale in materia di attribuzione del cognome al figlio sia nell’àmbito della famiglia sia fuori dal matrimonio. A questo scopo, si verifica il quadro legislativo dato dalle fonti primarie e secondarie, constatando la rilevanza, accanto ai profili privatistici, dell’aspetto pubblicistico del cognome “per legge attribuito”. Analizzati i diversi possibili sistemi di attribuzione del cognome, si esamina la giurisprudenza civile, amministrativa, europea e costituzionale sul tema (in particolare, Corte cost. n. 131 del 2022), confrontandola con la posizione fino ad ora tenuta dal legislatore. Le nuove regole per l’attribuzione del cognome ai figli vengono affrontate anche sotto l’aspetto procedurale e della pubblicità, a partire dalla dichiarazione di nascita resa all’ufficiale dello stato civile, verificando le possibili difficoltà (e gli strumenti offerti dall’attuale normativa per superarle) collegate alla situazione normativa creatasi con Corte cost. n. 131 del 2022.

 

Studio n. 9-2022/CTS – Enti amministratori di associazioni e fondazioni

Autore:

Daniela Boggiali

21/12/2022

SOMMARIO : 1. La tradizionale tesi dell’inammissibilità dell’amministratore persona giuridica di associazione – 2. Ammissibilità di amministratori diversi dalle persone fisiche nelle società – 3. Riferibilità delle conclusioni cui si perviene in materia societaria agli enti del Libro I – 4. Amministratore diverso da persona fisica di associazioni ETS – 5. Considerazioni conclusive.

Studio n. 10-2022/CTS – Attestazione della sussistenza del patrimonio minimo degli ETS

Autore:

Enrico Maria Sironi

21/12/2022

SOMMARIO: 1. Il sistema normativo. 2. Provenienza dell’attestazione della sussistenza del patrimonio e questioni inerenti al suo contenuto. 3. Il patrimonio minimo degli ETS ed il contenuto della relazione giurata. Gli enti preesistenti. 4. Il contenuto dell’attestazione del notaio. Conclusioni.

Studio n. 106-2022/I – La partecipazione dei soci professionisti di STP

Autore:

Daniela Boggiali

14/12/2022

SOMMARIO: 1. Numero dei professionisti e partecipazione al capitale – 2. Previsioni statutarie in tema di voto dei professionisti – 3. I diritti patrimoniali dei professionisti – 4. Il controllo dei professionisti sull’amministrazione della società.

Il modello standard di decennale postuma – Primo commento al Decreto 20 luglio 2022, n. 154

Autore:

Mauro Leo, Antonio Musto, Camilla Pelizzatti, Valeria Terracina

15/11/2022

SOMMARIO: 1) Quadro normativo. Entrata in vigore e disciplina transitoria. 2. Modello recante il “contenuto minimo”, le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard. 3. Somma assicurata e limiti di indennizzo. Scoperti, franchigie, massimali. 4. Scheda tecnica e attestazione di conformità. 5. I soggetti. Acquirente e Costruttore. Beneficiario e Contraente. 6. Immobile e interventi edilizi sul patrimonio preesistente. 7. Termine di efficacia. 8. Pagamento del premio. 9. Il ruolo del notaio. 10. Conclusioni.