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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

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DEL NOTARIATO

Studio n. 24-2021/PC – Il decreto di trasferimento in generale e nel caso di procedimento delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. – di Annamaria Soldi

Autore:

Annamaria Soldi

Pubblicato sul sito il 22/09/2021

SOMMARIO: 1. Il decreto di trasferimento in generale (art. 586 co. 1 c.p.c.); 1.1 Il decreto di trasferimen-to come atto conclusivo della fase di liquidazione giudiziale dei beni immobili pignorati; 1.2 La rilevan-za del decreto di trasferimento nel caso di delega delle operazioni di vendita al professionista; 1.3 Le eventuali cause che possono giustificare la mancata emanazione del decreto di trasferimento per vizi delle attività “delegate” rilevate di ufficio dal giudice; 1.4. La revoca dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 487 c.p.c.; 1.5. La sospensione della vendita ai sensi dell’art. 586; 2. Il contenuto necessario ed il contenuto facoltativo del decreto di trasferimento (art. 586 co. 1 c.p.c.); 2.1. I soggetti; 2.2. L’oggetto (art. 586 c.p.c. – artt. 555 e 569 c.p.c. – art. 2826 c.c.); 2.3. L’ordine di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni (art. 586 co. 1 ultima parte c.p.c.); 2.4. Il decreto di trasferimento come titolo esecutivo e la rilevanza dell’ingiunzione al rilascio; 2.5. L’eventuale ordine di liberazione emesso ai sensi dell’art. 586 c.p.c. e la sua interferenza con l’ingiunzione al rilascio; 3. I rimedi proponibili avverso il decreto di trasferimento rilevanza; 3.1. L’ammissibilità dell’impugnazione con l’opposizione agli atti esecutivi; 3.2. La revoca del decreto di trasferimento ovvero la sua correzione; 4. La stabilità del decreto di trasferimento conseguente alla sua mancata tempestiva impugnazione e la sua eventuale rilevanza; 4.1. I presupposti di “stabilità” del decreto di trasferimento: la decorrenza del termine perentorio per la sua impugnazione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; 4.2. I presupposti di “stabilità” del decreto di trasferimento: la identificazione dei soggetti legittimati alla sua impugnazione; 4.3. La “inimpugnabilità” del decreto di trasferimento e l’ambito della sua rilevanza; 4.4. La notificazione o comunicazione del decreto di trasferimento a cura del professionista delegato; 4.5 La “inimpugnabilità” del decreto di trasferimento a seguito della definizione del processo di espropriazione; 5. La reclamabilità sine die degli atti del professionista delegato e la “stabilità” del decreto di trasferimento come condizione per il consolidamento delle attività delegate; 6. La decorrenza degli effetti del decreto di trasferimento; 6.1. L’effetto traslativo collegato alla emanazione del decreto di trasferimento e la necessità di curare la trascrizione dell’atto; 6.2. L’effetto purgativo ed i dubbi interpretativi connessi alla sua operatività; 6.3. La tesi favorevole alla immediata operatività dell’effetto purgativo secondo il più recente orientamento della Cassazione a Sezioni Unite; 7. Le ricadute della pronuncia delle Sezioni Unite sul sistema della espropriazione immobiliare; 7.1. Le possibili interferenze sulla teoria generale della vendita forzata; 7.2. La eventuale incidenza sui compiti del professionista delegato; 7.3. Il rischio “calcolato” di una impugnazione postuma del decreto di trasferimento; 7.4. La sussistenza dell’analogo rischio quando il decreto di trasferimento sia stato tempestivamente impugnato ma non sia stata sospesa l’operatività dell’ordine di cancellazione.