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L’art. 27 del decreto legge 2 ottobre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, reca una norma del seguente tenore: "Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2". Interpretata letteralmente, la norma sembrerebbe avallare la conclusione che tutti i beni immobili e mobili, purché appartenenti allo Stato o ad ente pubblico (ente locale o meno), debbano sottostare ad una duplice disciplina: …
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